L’impugnazione licenziamento da parte del lavoratore, è una procedura di contestazione al provvedimento, preso dal datore di lavoro, di volere recedere dal contratto di lavoro. Tale procedura si compone di due fasi, la prima di tipo stragiudiziale e la seconda di tipo giudiziale, ma bisogna rispettare le tempistiche prescritte dalla Legge, pena la non ammissibilità dell’impugnazione e contestazione. Vediamo, quindi, che cos'è il licenziamento e quali sono i nuovi termini per impugnarlo.
Che cos'è il licenziamento
Il licenziamento del lavoratore è una procedura che il datore di lavoro può adottare per interrompere e cessare definitivamente il rapporto di lavoro. Con tale atto scritto, cd. lettera di licenziamento, il datore di lavoro comunica ufficialmente al suo dipendente, la volontà di voler recedere dal contratto di lavoro.
Si parla invece di dimissioni volontarie o dimissioni per giusta causa, quando è lo stesso dipendente, e quindi il lavoratore in generale, a voler estinguere il rapporto di lavoro con l’azienda o datore di lavoro. Tale facoltà, è riconosciuta da tutti i CCNL. In questi casi, il lavoratore che si dimette volontariamente, non ha diritto a percepire la disoccupazione NASpI.
Come detto, il datore di lavoro può porre fine al rapporto di lavoro con un proprio dipendente mediante invio del c.d. "atto di licenziamento" che deve avere sempre forma scritta e deve essere motivato. La motivazione del licenziamento può consistere in una mancanza del lavoratore, oppure, in una ragione di carattere tecnico, organizzativo produttivo. In particolare le tipologie di licenziamento sono:
- licenziamento per giusta causa: determinato da una mancanza del lavoratore,e scatta quando il datore di lavoro ritiene talmente grave il comportamento del dipendente da sentire la necessità di licenziarlo in tronco, senza nemmeno attendere il periodo di preavviso fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. E’ il caso, ad esempio, del lavoratore sorpreso in flagrante a rubare merce aziendale.
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo: sempre determinato da un inadempimento del lavoratore, tuttavia la mancanza del dipendente è tale da portare alla cessazione del rapporto ma all’esito del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro .
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in questo caso, la motivazione del licenziamento è legata a motivi economici e produttivi (crisi aziendale, riorganizzazione, soppressione del posto di lavoro, esternalizzazione dell’attività). In tale ipotesi il datore di lavoro decide di licenziare il dipendente non per un comportamento commesso dal lavoratore, ma per esigenze tecniche, produttive ed organizzative legate all’andamento dell’impresa. Si pensi al caso di una forte contrazione del fatturato che rende necessaria una riorganizzazione interna dell’azienda, oppure il caso in cui l’azienda decida di dismettere una certa linea produttiva e dunque di licenziare i lavoratori che vi erano addetti.
La forma del licenziamento
Il licenziamento deve avere sempre forma scritta. E’ infatti nullo il licenziamento orale. Deve essere, inoltre, comunicato al lavoratore. La forma della comunicazione non è però prescritta dalla legge tanto che, di recente, è stato addirittura ammesso dalla Giurisprudenza il licenziamento tramite WhatsApp o tramite e-mail. Ciò che conta è che giunga a conoscenza del lavoratore. La lettera di licenziamento deve indicare inoltre la motivazione che ha spinto il datore di lavoro ad adottarlo.
Impugnazione stragiudiziale del licenziamento: quali sono i termini?
Il termine di impugnazione del licenziamento è il periodo entro il quale il lavoratore può contestare e quindi impugnare il provvedimento di licenziamento perché illegittimo e/o contra legem. I termini di impugnazione licenziamento sono di 60 giorni, calcolati a partire dal giorno dalla ricezione/consegna della lettera di licenziamento per via raccomandata controfirmata o A/R. Se l’impugnazione del licenziamento non avviene entro tale scadenza, il lavoratore perde il diritto di contestare il provvedimento emesso nei suoi confronti da parte dell’azienda e quindi di presentare successivamente ricorso al Giudice del lavoro, per l’accertamento della illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
Tale impugnazione altro non è che una lettera con cui il lavoratore, o il suo legale di fiducia, contesta il licenziamento intimato ed indica brevemente le ragioni per cui tale provvedimento è illegittimo.
Impugnazione giudiziale del licenziamento
A questo punto, dalla data di spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento, scatta un ulteriore termine, di 180 giorni, per depositare il ricorso nella cancelleria del Tribunale del Lavoro, rispettare detto termine è di vitale importanza, poichè in mancanza, si decade dal diritto di poter presentare il ricorso.
Il Caso
Con la sentenza n. 20666 del 08.08.2018, la Cassazione afferma che l'impugnazione del licenziamento, per essere in sé efficace e poter raggiungere il proprio scopo tipico, richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza (il primo per la fase stragiudiziale ed il secondo per quella successiva giudiziale), interamente rimesso all’esclusivo controllo del lavoratore impugnante.
Il fatto affrontato
Le lavoratrici, dopo aver impugnato in via stragiudiziale il licenziamento loro irrogato dalla società datrice nel termine prescritto di 60 giorni, provvedono al deposito del ricorso giudiziale fuori dal termine dei successivi 180 giorni previsto dalla legge. Le stesse, infatti, considerano quale dies a quo non il momento in cui hanno inviato all’azienda l’impugnativa stragiudiziale, ma la data in cui la stessa ha ricevuto detta comunicazione.
La sentenza
La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che il termine di decadenza previsto dall'art. 6, secondo comma, della l. 604/1966 (il quale cita testualmente: “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro …”), decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento stabilito dal primo comma del suddetto articolo e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro. L'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'intervento di riforma del 2012, costituisce, infatti, una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio. Non a caso, continua la sentenza, la norma non prevede la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. Per i Giudici di legittimità, dunque, la locuzione "L'impugnazione è inefficace se ...", contenuta all’interno della citata norma, sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui vi sia la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Così che il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato di centottanta giorni. Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalle lavoratrici, essendo le stesse decadute dalla possibilità di depositare il ricorso giudiziale per superamento del termine ex lege previsto.
E' necessario dunque, ove si riceva una lettera di licenziamento, affidarsi immediatamente ad un avvocato che, nel rispetto dei termini di legge e qualora detto provvedimento sia illegittimo, possa consentire al lavoratore di accedere alle tutele di legge previste.