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Lunedì, 03 Agosto 2020 15:43

L'Avvocato risponde: prescrizione tributi locali per omessa dichiarazione.

Buongiorno, ho ricevuto in donazione con atto del 2012 l'appartamento in cui abito che originariamente faceva parte di un’unica abitazione dei miei genitori che è stata divisa dando origine a due abitazioni distinte. La tassa rifiuti continuavano a pagarla i miei ma effettivamente non avevo dichiarato questa suddivisione. Oggi ho ricevuto un atto giudiziario, ovvero un avviso di accertamento per omessa denuncia in cui mi viene chiesto di pagare la tassa dal 2013 al 2015. Per gli anni successivi sto regolarmente pagando.

La mia domanda è: non c'è una prescrizione o sono tenuti ad applicarmi questa salata sanzione? Dal momento in cui sono diventata proprietaria della parte della casa ero tenuta a fare la denuncia per lo smaltimento rifiuti? Ringrazio e saluto. Cordialmente

RISPOSTA

I tributi locali sono “prestazioni periodiche” e, pertanto, si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente; la tassa rifiuti, come tutti i tributi locali, è quindi soggetta a prescrizione quinquennale, Il principio è stato confermato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.1975 depositata il 4 febbraio 2015.

Passiamo a esaminare i riferimenti normativi.

L’art. 70 del Decreto legislativo. nr. 507/93 recita: “I soggetti di cui all’art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.”

Il successivo art. 71 del D. Lgs. nr. 507/93 recita: “In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.”

L’art. 1 comma 161 Legge nr. 296/06 (Finanziaria 2007) ha dilatato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia (o eseguito il versamento) il termine di decadenza previsto dall’art. 71 D. Lgs. nr. 507/93 per l’accertamento.

Ricapitolando: donazione avvenuta nel 2012, variazione catastale avvenuta nel 2012, dichiarazione TARSU da presentare entro il 20 gennaio 2013, per l'anno 2012.

Dichiarazione omessa, quindi termine di decadenza dell'avviso di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia.

L'annualità 2012, in caso di omessa dichiarazione, scadeva il 31 dicembre 2018.

L'annualità 2013, in caso di omessa dichiarazione, scadeva il 31 dicembre 2019.

L'annualità 2014, in caso di omessa dichiarazione, avrà scadenza il 31 dicembre 2020

Tutto ciò, salvo eventuali cause di nullità o annullabilità per vizi dell’atto di accertamento in questione.

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