Venerdì, 06 Marzo 2020 19:09

Bollo auto non pagato, si accorciano i tempi della prescrizione.

Il bollo auto è quel tributo regionale, denominato anche “calcolo della tassa regionale automobilistica”, che tutti i possessori di un’auto iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico sono tenuti a versare.

Ecco dunque che, chiunque possieda una o più automobili provviste di assicurazione, ogni anno dovrà pagarlo o meno a prescindere dal fatto che quei mezzi circolino o meno. Come ogni imposta, tuttavia, anche il bollo auto è soggetto a prescrizione. Ecco in cosa consiste.

  Bollo auto non pagato: cosa succede?

    In caso di bollo non pagato entro la scadenza (e dunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bollo è stato pagato l’anno precedente), l’Agenzia delle Entrate o la Regione avviano la procedura di recupero del credito. Inizialmente, inviano al proprietario dell’automobile un avviso bonario con il quale lo informano che il pagamento del bollo risulta omesso e lo invitano a sanare la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della lettera.

    Se tale avviso viene ignorato, si parla di “iscrizione a ruolo del bollo auto non pagato”, un atto formale che comporta la ricezione di una cartella di pagamento. Se entro 60 giorni non si procede al pagamento, ecco che si può incorrere in ulteriori e poco piacevoli procedure esecutive come il fermo amministrativo dell’automobile.

In cosa consiste la prescrizione del bollo?

    I bolli auto non pagati vanno in prescrizione. Ed è una cosa, questa, che non tutti sanno. Cosa significa? Che esiste un termine massimo entro cui l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono richiedere il pagamento dei bolli arretrati: una volta decorso tale termine, se l’automobilista non ha versato la tassa o non trova più le ricevute degli avvenuti pagamenti, viene considerato “libero” e non può essere sottoposto ad alcun obbligo ulteriore.

    Quando si riceve l’avviso bonario, le strade sono quindi due: o si dimostra di aver provveduto al pagamento inviando la ricevuta secondo le modalità indicate nell’avviso, oppure – se il bollo non è stato pagato per dimenticanza o per indisponibilità economica – si procede a sanare la propria posizione. Ma c’è anche una terza strada: sperare che l’avviso sia “fuori termine” e che, dunque, arrivi tre anni dopo il dovuto pagamento.

    Non è però così semplice parlare di bollo auto non pagato da tre anni, in quanto questi vengono calcolati secondo un ben preciso meccanismo. Iniziano infatti a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa era dovuta, e terminano il 31 dicembre del terzo anno. Decorso questo termine si parla di bollo auto in prescrizione.

    Attenzione, però: se nell’arco dei tre anni si riceve un avviso di accertamento, i tre anni si interrompono e ricominciano a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della lettera. Lo stesso succede se si riceve una cartella esattoriale: la cartella per il bollo auto si prescrive in tre anni, e a confermarlo è stata la Cassazione.

    Come si fa, dunque, a far valere la prescrizione del bollo auto? Se si riceve un avviso bonario (o una cartella esattoriale) fuori tempo massimo, è necessario contestarlo entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In caso contrario, l’atto fiscale – sebbene i tre anni siano passati – si consolida, e il bollo auto deve essere pagato.

Novità 2020

    Una recente sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, numero 2953/2020, stabilisce che chi non ha pagato il bollo auto e si vede recapitare una cartella esattoriale dopo tre anni, può stare tranquillo: la cartella sarà nulla. Anche quando l’automobilista non ha impugnato l’atto con cui l’ente di riscossione aveva avanzato le sue pretese.

    Si legge nella sentenza: quando il contribuente non contesta la cartella il credito diventa irretrattabile ma la prescrizione breve non si trasforma in prescrizione decennale, poiché la normativa scatta solo in presenza di un titolo giudiziario definitivo. Questo vale sia per i crediti dell’Inps (crediti previdenziali), sia per le entrate tributarie o meno dello Stato, sia per quelle territoriali (come le entrate delle Regioni, che comprendono anche il bollo auto) e locali, così come per le sanzioni per violazioni di norme amministrative e tributarie.

  Dunque la prescrizione non è solo quella che si verifica tra la data in cui è dovuto il bollo e quella in cui viene inviato l’avviso di accertamento; essa si può verificare anche tra la data di ricevimento dell’avviso di accertamento e la spedizione della successiva cartella esattoriale.

    Inoltre, se dopo la cartella di pagamento, il contribuente non versa il dovuto, avviene di solito che, dopo il decorso di alcuni mesi – a volte anni – l’agente per la riscossione intraprende le azioni esecutive ossia il pignoramento o il fermo auto. Attenzione però: queste misure possono essere legittime solo se non è decorso più di un anno dalla notifica della cartella. In caso contrario, è necessaria la notifica di un successivo atto, detto intimazione di pagamento. Ebbene, anche l’intimazione di pagamento, spedita a distanza di oltre tre anni dall’ultima cartella di pagamento, è da considerarsi prescritta e quindi illegittima. Sicché, al pari degli altri due casi appena visti, può essere impugnata.

  Cosa fare

  La soluzione è identica per tutte e tre le ipotesi illustrate, ossia rispettivamente: 1) quella in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento a distanza di oltre tre anni dall’anno del dovuto versamento; 2) quella in cui riceve una cartella esattoriale fuori termine; 3) ed, infine, quella dell’intimazione di pagamento o del pignoramento ad oltre tre anni dalla cartella esattoriale.

  In tutte queste ipotesi, l’atto notificato si considera illegittimo per intervenuta prescrizione, ma si badi bene, la prescrizione non è mai “automatica”, deve essere sempre pronunciata da una autorità giudiziaria, di conseguenza l’atto prescritto deve sempre essere impugnato nei termini di legge dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

  Bisognerà dunque essere tempestivi nel far valere la prescrizione entro termini di legge, affidandosi, visto il tecnicismo della materia, ad un avvocato esperto nel settore, che previa verifica dell’avvenuta prescrizione, provvederà ad iscrivere a ruolo il ricorso presso la Commissione Tributaria competente.